Art. 3.
(Princìpi).

      1. Lo statuto di ogni partito politico indica:

          a) un nome e un simbolo che identificano il partito politico in modo inequivoco;

          b) i diritti e i doveri degli iscritti, le sanzioni erogabili nei loro confronti, nonché le procedure di ricorso da parte degli interessati di fronte all'organo interno di garanzia, che si pronuncia in via definitiva;

          c) le competenze, la composizione, la durata in carica dei membri del partito politico e le modalità di funzionamento dell'organo interno di garanzia, in modo da assicurarne l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di direzione politica;

          d) le competenze, la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo nazionale degli iscritti;

 

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          e) le competenze, la composizione e la durata degli organi direttivi, anche monocratici, nonché le modalità della loro elezione da parte dell'organo rappresentativo degli iscritti territorialmente competente;

          f) le maggioranze richieste per le deliberazioni e per le elezioni interne;

          g) le norme che garantiscono l'equilibrio fra i sessi nella composizione degli organi interni e nella designazione dei candidati alle cariche elettive;

          h) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito politico, nonché le modalità per la loro pubblicità, garantendo che le elezioni alle cariche interne del partito e quelle che importino valutazioni su persone si svolgano rigorosamente a scrutinio segreto;

          i) la rappresentanza delle minoranze negli organi deliberativi e di controllo del partito politico mediante sistemi di voto limitato, nonché le modalità della loro partecipazione alle risorse finanziarie di cui all'articolo 4;

          l) l'articolazione territoriale del partito politico, nonché i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale e le relative procedure di ricorso;

          m) le modalità di selezione delle candidature da presentare per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione.